Home > Commerciale Tributario > News > Esenzione imposta di bollo
Con la Risoluzione N.9/E del 15 gennaio 2014, in risposta al quesito posto, si precisa, dunque, che le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria previsto dalla legge n. 8 del 1990 e successive modifiche e integrazioni,
non devono essere assoggettate all'imposta di bollo,ancorché l’importo sia superiore al limite di euro 77,47, previsto dall'articolo 13 della citata tariffa.
Fonte: Agenzia Entrate